Art. 7.
(Disposizioni transitorie).

      1. Salvo che non sia espressamente previsto diversamente da altre norme di legge, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla medesima data di entrata in vigore.
      2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge.